Il PIMUS

 

Ponteggi

Ad oggi quindi le disposizioni relative ai ponteggi prevedono di:  

> redigere il calcolo di resistenza, stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego. È previsto un esonero nel caso in cui il ponteggio da montare sia conforme al Dec. Lgs 81/08

Calcolo di resistenza

> redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) del ponteggio. La redazione del PIMUS è a carico dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le attività sul ponteggio. L’obiettivo è di avere in cantiere uno strumento operativo che dia chiare indicazioni tecniche sul corretto montaggio e smontaggio dei ponteggi. Il PIMUS è quindi uno strumento che si affianca ai già presenti POS e PSC del cantiere;

PIMUS

> effettuare le operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica e smontaggio dei ponteggi solo sotto la supervisione di preposti e ad opera di addetti che sono stati debitamente formati. Quindi dal 19 luglio 2005, possono svolgere attività sui ponteggi solo le persone che hanno fatto lo specifico corso teorico pratico previsto dalla legge. Esiste tuttavia una norma transitoria: al 19 luglio 2005, i preposti, che hanno svolto per almeno 3 anni quest’attività, e gli addetti, che hanno svolto per almeno 2 anni quest’attività, sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i 2 anni successivi. Questa significa che i soggetti con l’esperienza richiesta possono continuare a svolgere, nell’immediato periodo, le attività sui ponteggi anche senza il corso, purchè la formazione sia svolto entro i 2 anni successivi;

Formazione preposti e addetti

> assicurare che:

-  sia impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio;

-  che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente;

-  che il ponteggio sia stabile;

-  che dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota;

-  che le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonei alla natura del lavoro da eseguire, adeguati ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicura;

-  che il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire, durante l’uso, lo spostamento degli elementi componenti, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute;

-  provvedere a evidenziare, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo, e delimitare, con elementi materiali che impediscono l’accesso, le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione.

Prescrizioni generali