- Il Titolo IV (artt. da 88 a 160)
detta le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, sostituendo integralmente il Decreto legislativo 494/1996.
L’articolo 90 fissa gli obblighi del committente o del responsabile
dei lavori, stabilendo che siano previste nel progetto la durata dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, affinché l’esecuzione dei lavori si svolga
in condizioni di sicurezza.
Nella fase della progettazione dell'opera, il committente o il
responsabile dei lavori valuta il piano di sicurezza e di coordinamento
e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con
l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione.
Nei cantieri in cui lavorano più imprese, anche non contemporaneamente,
il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a designare -
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione - il
coordinatore per la progettazione. Tale obbligo non si applica in caso
di lavori privati non soggetti a permesso di costruire.
Prima dell'affidamento dei lavori, il committente o il responsabile dei
lavori designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche nel
caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più
imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; nei lavori privati non
soggetti a permesso di costruire è sufficiente acquisire il certificato
di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e
artigianato e il documento unico di regolarità contributiva (DURC),
corredato da autocertificazione del possesso degli altri requisiti
previsti dall'allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo e una dichiarazione relativa al contratto collettivo
applicato ai dipendenti. Nei lavori privati non soggetti a permesso di
costruire la dichiarazione dell’organico annuo può essere sostituita
dal DURC;
- trasmettere all’amministrazione competente, prima dell'inizio dei
lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la
documentazione. Tale obbligo sussiste anche per i lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori
autonomi, e per i lavori realizzati direttamente con proprio personale
dipendente senza ricorso all'appalto. L’assenza del DURC, anche in
caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, comporta la
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.
Anche l’assenza del piano di sicurezza e di coordinamento del
fascicolo con le informazioni per prevenzione e protezione dai rischi
comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, e tale
inadempienza viene comunicata dall’organo di vigilanza
all’amministrazione concedente.
Come già detto, in caso di lavori privati, l’obbligo di designare il
coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applica ai
lavori non soggetti a permesso di costruire.
-
Di notevole rilievo è la deroga
che riguarda l’obbligo di valutazione dei rischi, che entrerà in
vigore il 29 luglio prossimo. La valutazione dei
rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Il datore di lavoro è tenuto a
valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
La valutazione deve essere seguita
dall’elaborazione di un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione
di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
devono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni
che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Nelle organizzazioni che occupano
fino a 10 lavoratori, i datori di lavoro possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
elaborerà entro il 31 dicembre 2010 tenendo conto dei profili di
rischio e degli indici infortunistici di settore. Per i 18 mesi
successivi alla data di entrata in vigore delle suddette procedure
standardizzate, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di
lavoro potranno autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi. L’autocertificazione non vale per le imprese che svolgono
attività particolarmente pericolose.
Le imprese fino a 50 lavoratori,
in attesa delle procedure standardizzate, sono tenute ad effettuare la
valutazione dei rischi e a redigere il documento secondo le normali
procedure; anche le aziende fino a 50 lavoratori, che svolgono attività
pericolose, non applicheranno le procedure standardizzate. Non sono
previste deroghe per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.