Sicurezza sul lavoro: TESTO UNICO -------------------- DECRETO CORRETTIVO N. 106/09

Il 15 maggio è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Titolo IV (artt. da 88 a 160) detta le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, sostituendo integralmente il Decreto legislativo 494/1996.

L’articolo 90 fissa gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, stabilendo che siano previste nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, affinché l’esecuzione dei lavori si svolga in condizioni di sicurezza.

Nella fase della progettazione dell'opera, il committente o il responsabile dei lavori valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nei cantieri in cui lavorano più imprese, anche non contemporaneamente, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a designare - contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione - il coordinatore per la progettazione. Tale obbligo non si applica in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire.

Prima dell'affidamento dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente acquisire il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato e il documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti. Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire la dichiarazione dell’organico annuo può essere sostituita dal DURC;
- trasmettere all’amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione. Tale obbligo sussiste anche per i lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, e per i lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. L’assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.

Anche l’assenza del piano di sicurezza e di coordinamento del fascicolo con le informazioni per prevenzione e protezione dai rischi comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, e tale inadempienza viene comunicata dall’organo di vigilanza all’amministrazione concedente.

Come già detto, in caso di lavori privati, l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.
 
Di notevole rilievo è la deroga che riguarda l’obbligo di valutazione dei rischi, che entrerà in vigore il 29 luglio prossimo. La valutazione dei rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
 
Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
 
La valutazione deve essere seguita dall’elaborazione di un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
 
Nelle organizzazioni che occupano fino a 10 lavoratori, i datori di lavoro possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elaborerà entro il 31 dicembre 2010 tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Per i 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore delle suddette procedure standardizzate, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro potranno autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. L’autocertificazione non vale per le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose. 
 
Le imprese fino a 50 lavoratori, in attesa delle procedure standardizzate, sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e a redigere il documento secondo le normali procedure; anche le aziende fino a 50 lavoratori, che svolgono attività pericolose, non applicheranno le procedure standardizzate. Non sono previste deroghe per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.